IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 786/1990 presentato da Castaldo Maria, quale procuratore generale del dott. Giovanni Castaldo, in virtu' di procura generale dell'agenzia consolare di Mannheim n. 23/1989, patrocinata dagli avv.ti S.A. Violante e E. Bonelli presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Napoli contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, per l'annullamento del provvedimento del Capo della Polizia n. 333 del 25 novembre 1988, notificato il 21 febbraio 1990 di dimissioni dal 5 giugno 1988 dal 71 Corso di formazione per vice commissari in prova; Visto il ricorso e tutti gli atti di causa: Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Alla pubblica udienza del 15 novembre 1995, relatore il consigliere dott. Umberto Realfonzo, e uditi l'avv. Violante per il ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con il presente gravame la ricorrente Castaldo Maria, procuratrice generale del dott. Castaldo Giovanni, impugna il decreto del Capo della Polizia di dimissioni dello stesso dal 71 Corso di formazione per vice commissari in prova. Il provvedimento di dimissioni forzose del dott. Castaldo, era stato cagionato dal protrarsi della convalescenza successiva ad un gravissimo incidente stradale, estraneo all'attivita' di servizio, che lo avevano costretto a superare i 90 giorni massimi di assenza, consentiti dall'art. 57 della legge 1 aprile1981, n. 121. Il ricorso e' affidato alla denuncia in via principale dell'art. 57 della legge n. 121/1981 in relazione all'art. 39 della stessa legge; degli artt. 1-13 del d.P.R. n. 339/1982 e dell'eccesso di potere per violazione dei presupposti: in sostanza l'Amministrazione non avrebbe potuto senz'altro risolvere il rapporto ma avrebbe dovuto applicare la normativa prevista per i dipendenti di ruolo della Polizia di Stato. In via subordinata si deduce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 57, primo comma, lett. d), legge n. 121 cit. e e degli artt. 1-13 del d.P.R. n. 339/1982. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata depositando in data 3 maggio 1995 gli atti del procedimento; ed in data 11 maggio 1995 una memoria con cui confutava le affermazioni di controparte e concludeva per il rigetto del ricorso. Con due memorie per la discussione rispettivamente in data 12 maggio 1995 e 23 giugno 1995 la difesa ricorrente ribadiva ed ampliava le proprie argomentazioni anche in risposta alle tesi di controparte. All'udienza di discussione la causa, su richiesta del patrocinatore della parte, veniva trattenuta per la decisione. D i r i t t o 1. - Preliminarmente all'esame del merito si deve rilevare che il ricorso avverso il provvedimento del Capo della Polizia di dimissioni dal 71 Corso di formazione per vice commissari in prova comunicato al dott. Castaldo il 21 febbraio 1990, e' stato notificato ritualmente all'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 20 aprile 1990, e quindi nel termine decadenziale previsto dalla legge n. 1034/1971. 2. - Nell'ordine logico delle questioni, il Collegio ritiene di dover affrontare preliminarmente la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 57 della legge 1 aprile 1981, n. 121 che prevede le dimissioni obbligatorie nel caso di superamento del numero massimo di assenze consentite per infermita', anche se non nei sensi proposti con il ricorso. Non ha infatti pregio giuridico l'affermazione della parte ricorrente per cui l'art. 57, primo comma, lett. d) della legge n. 121/1981 farebbe luogo ad una irragionevole differenziazione tra impiegati in prova ed impiegati di ruolo, in palese contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Contrariamente a quanto assume il ricorrente e' proprio l'elemento dello status di dipendente di ruolo che giustifica infatti il differente assetto normativo in materia tra il personale non di ruolo e quello che ha raggiunto la stabilita' di rapporto. La sussistenza di maggiori guarentigie giuridiche per coloro che ricoprono un posto di ruolo appare perfettamente corrispondente a criteri di razionalita' in quanto la maggiore stabilita' corrisponde all'esigenza logica di preservare soprattutto le situazioni personali e familiari che normalmente vengono in essere con l'ordinario sviluppo della vita. Pertanto l'applicazione dello stesso regime giuridico a situazioni oggettivamente differenti sarebbe in contrasto proprio con il principio di eguaglianza in senso sostanziale. Cio' posto si deve ricordare che la Sezione ha piu' volte in passato disatteso sia in sede cautelare che di merito, sotto diversi profili, questioni analoghe e connesse con l'applicazione dell'art. 57 della legge n. 121/1981. Tuttavia, in relazione alla doglianza di cui al primo motivo con cui si lamenta che avendo il ricorrente vinto il concorso a 200 posti di vice commissario in prova della Polizia di Stato di cui al d.m. 26 luglio 1986, l'Amministrazione non poteva far luogo ad un provvedimento che comportasse sic et simpliciter la risoluzione del rapporto d'impiego, la Sezione ritiene necessario dover sollevare d'ufficio - in quanto ritenuta rilevante e non manifestamente infondata - l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 57, primo comma, lett. d) della legge n. 121/1981 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nei sensi che seguono. Si deve in proposito sottolineare negativamente che l'art. 57, primo comma, lett. d) prevede l'adozione del provvedimento obbligatorio di dimissioni dal Corso a prescindere da una qualsiasi valutazione sullo stato di salute dell'interessato, sulla malattia dallo stesso contratta e sull'eventuale perdita totale o parziale dell'idoneita' fisica del soggetto allo svolgimento del servizio di polizia. Appare in tale direzione del tutto illogico che l'estromissione d'ufficio dei partecipanti ai corsi di formazione per ragioni di salute avvenga per la mera constatazione dell'involontario superamento del periodo massimo di assenza consentito, e non venga preceduta dalla verificazione dell'irrimediabile perdita di quella particolare idoneita' fisica richiesta in relazione di servizi di polizia. Inoltre, ma cio' non appare secondario, la norma in esame fa luogo ad una fattispecie di carattere automatico che prescinde del tutto dalle circostanze di fatto che hanno dato origine alle assenze ed alla addebitabilita' o meno all'interessato delle circostanze che hanno determinato l'infermita'. In relazione a questi due profili la Sezione ritiene che l'art. 57, lett. d) violi il principio di uguaglianza ed il principio dell'imparzialita' e del buon andamento nelia parte in cui non prevede, che i commissari in prova che abbiano comunque superato il limite dei trenta giorni - per motivi di salute a loro non imputabili - non possano essere ammessi a partecipare al corso successivo se hanno recuperato in pieno l'idoneita' fisica. La possibilita' di essere ammessi al corso successivo peraltro e' previsto dal precedente art. 56, penultimo comma, della medesima legge n. 121/1981 per il caso in cui un commissario sia stato bocciato all'esame finale del corso medesimo. Appare al riguardo del tutto singolare che al funzionario in prova scadente ma presente sia data la possibilita' di' ripetere il corso, mentre ad un allievo colpito da infortuni o da infermita' temporanee cio' sia definitivamente inibito. Se la prefissazione di un rigido regime delle assenze massime consentite, e' evidentemente stata collegata con l'esigenza di assicurare al massimo la presenza degli allievi al corso al fine di far conseguire ai predetti funzionari una migliore formazione professionale appare del tutto illogico, contrario al principio di eguaglianza consentire ad allievi con un rendimento rivelatosi fallimentare di ripetere i corsi, ed estromettere senz'altro allievi che, per meri accidenti della vita, abbiano superato i fatidici limiti di assenze. Si deve in proposito osservare come la presente fattispecie appare formalmente e sostanzialmente diversa da quella affrontata e disattesa dalla Corte costituzionale con la sentenza 13 luglio 1994, n. 297. Sotto il profilo formale i'l giudice delle leggi aveva dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. d) e quinto del d.-l. 4 agosto 1987 n. 325 (convertito in legge n. 402/1987) nella parte in cui prevedeva che l'allievo agente venisse dimesso oltre i trenta giorni d'assenza, senza la possibilita' di frequentare il corso successivo. Sotto quello sostanziale la Corte aveva ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo in quanto coerente con il sistema transitorio di reclutamento del personale proveniente dai contingenti di leva, mentre l'ipotesi di cui all'art. 57 della legge n. 121/1981 concerne funzionari che arrivano al corso in seguito alla utile classificazione nella graduatoria della procedura concorsuale. In definitiva l'art. 57, lett. d), della legge 1 aprile 1981 contrasta con l'art. 3 e l'art. 97 della Costituzione nella parte in cui non consente all'Amministrazione di valutare discrezionalmente la possibilita', al contrario invece prevista dal precedente art. 56, settimo comma della legge n. 121/1981, di ammettere al corso successivo i Commissari in prova che siano stati assenti per motivi di salute a loro non imputabili per un periodo superiore a novanta giorni, sempre che' a quella data essi abbiano recuperato l'idoneita' fisica prescritta per l'esercizio delle funzioni di polizia.